giovedì 17 aprile 2014

Ma lo sappiamo cos'è il 416-ter?

Si direbbe quasi che mi sta a cuore come se l'avessi scritto io, questo benedetto 416-ter nuova versione. Non è così. È che a me interessano i fatti. Soprattutto quando tracimano verso il grande pubblico in maniera distorta. E uno dei fatti di questi giorni è questo.

Tale Daniel Zartacla, appassionato al contempo di superauto che fanno molto ka$ta e M5s, pubblica su facebook quest'immagine:


Una fra tante. Forse nemmeno la più cattiva. Non ho a cuore nessuna delle tre facce esposte al pubblico ludibrio. Né mi preme fare l'avvocato difensore di alcuno, tra l'altro i primi due ne hanno nelle loro claque tanti più bravi di me. Tanto per essere ridondante, mi interessa la verità.

Il 416-ter fu introdotto nel 1992 in questa versione:

Art. 416-ter.
Scambio elettorale politico-mafioso.
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Da ieri, come è ben noto e si è già detto su queste pagine, è cambiato.

Se da tempo ci si voleva mettere le mani è perché non è mai servito a un tubo. L'utilizzo del medesimo quale capo di imputazione è una fattispecie quasi accidentale, come dimostra la storia processuale di David Costa.

Anche perché, diciamocelo, quale politico (eccezion fatta, magari, per uno di quelli ritratti sopra) può permettersi di comprare in denaro voti mafiosi? 

Torniamo al travagliato iter della nuova formulazione e riassumiamo:

- 15 marzo 2013 presentata la proposta di legge che modifica l'articolo 416-ter del codice penale
- 11 luglio 2013 il testo viene licenziato dalla commissione giustizia con modifica delle pene (da 7-12 anni a 4-10 anni)
- 16 luglio 2013 il testo viene approvato in aula all'unanimità
- 28 gennaio 2014 il testo viene approvato con modifiche (tra cui le pene nuovamente rialzate, con identità di vedute Pd-M5s), senza i voti di Forza Italia
- 24 marzo 2014 seconda approvazione alla Camera, le pene tornano ad abbassarsi
- 16 aprile 2014 varo definitivo al Senato, con la fiera e urlata opposizione del M5s

In sostanza, ora sono state introdotte fattispecie di reato non punite in precedenza. E per chi viene ritenuto effettivamente mafioso le pene del ter si cumulano a quelle del bis.

Ora, c'è chi insinua maliziosamente che la doppia giravolta del Pd sia stato un chinare il capo al volere di Berlusconi. E chi sottolinea che condannare alla medesima pena chi appartiene a un'associazione mafiosa (416-bis) e chi compravende voti (416-ter) metteva la norma a rischio costituzionalità. Credo, ed essendo un parere personale mi preme distinguerlo cambiando colore, che nessuna delle due affermazioni sia di per sé peregrina. Ma la seconda assorbe la prima e la rende inutile. Poi a me, personalmente, potrebbe piacere veder buttata via la chiave per chi commette l'uno e l'altro reato. Ma degli architravi del diritto nel quale viviamo saremo dovremo pure tenere conto, o no?

Poi c'è anche qualche mio amico stimabilissimo e preparato che ritiene la nuova versione del 416-ter "norma bandiera", sostanzialmente inutile. Può darsi. Magari tra altri 22 anni si rifa il punto.

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